La Corte di Cassazione, con la sentenza 30/08/2010, n.18856, ha deciso che il lavoratore dipendente minorenne può percepire una retribuzione inferiore rispetto ad un altro collega maggiorenne purchè le mansioni svolte dal primo siano diverse e meno impegnative di quelle svolte dal secondo.
I giudici di legittimità ricordano che ai sensi della legge 977/1967 il minore non può essere occupato se ha un’età inferiore a 16 anni (e non ha completato il periodo di istruzione obbligatorio pari a 10 anni). In ogni caso se il datore di lavoro violando i limiti della predetta legge occupa  un minore di 16 anni deve riconoscergli la retribuzione per l’attività effettivamente prestata in applicazione dell’art. 2126 c.c.
Non va dimenticato che l’art. 37 c. terzo Cost. sancisce il diritto del lavoratore minorenne alla parità di retribuzione a parità di lavoro, rispetto agli altri lavoratori e opera con riferimento all’intero trattamento retributivo. Infatti la maggiore inesperienza dei più giovani e l’opportunità di favorire l’occupazione possono giustificare una più bassa retribuzione rispetto ai lavoratori maggiorenni solo se a loro vengano affidate diverse e meno impegnative mansioni.