Retribuzioni convenzionali 2022: istruzioni operative per i lavoratori italiani all’estero
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 12 del 26 gennaio 2022, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché quelle per la regolarizzazione del mese di gennaio 2022.
Come anticipato in premessa, le retribuzioni in commento devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2022, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Per i lavoratori interessati, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle (individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie) allegate al DM 23.12.2021 e alla circolare INPS 12/2022.
Allo scopo, appare l’INPS ricorda che, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve quindi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali individuati in virtù del suddetto calcolo possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi, l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
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