L’INL, con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alle nuove modalità di corresponsione della retribuzione e alle relative sanzioni.

Si rammenta, innanzi tutto, che, ai sensi dell’art. 1, comma 910, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), a decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Le modalità attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti:

  • Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata:

1) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

2) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Va, infine, ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’INL entro 30 giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è, altresì, possibile presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto.