L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, ha fornito chiarimenti in merito all’impatto fiscale dei "decreti crescita" sulla disciplina civilistica del contratto di rete di imprese.
La circolare affronta, tra l’altro, alcuni aspetti della disciplina agevolativa introdotta dall’art. 42, commi da 2-quater a 2-septies, del DL 31 n. 78/2010, a favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete.
Le reti di impresa dotate di un fondo patrimoniale comune possono decidere di iscriversi al registro delle Camere di Commercio e divenire così “reti-soggetto”, dotate di autonoma soggettività giuridica, e quindi anche tributaria, oppure, aderire ad un modello contrattuale “puro” di rete di imprese, cioè la “rete-contratto”, in cui la titolarità di beni, atti, diritti e obblighi restano riferibili per quota ai singoli soggetti partecipanti, anche dal punto di vista fiscale.
Per ciò che concerne le società cooperative, prosegue l’Agenzia, anche queste ultime possono accedere all’agevolazione fiscale che consiste nella sospensione della tassazione sugli utili. Infatti, il principio che impone alle società cooperative di assoggettare a imposizione una parte minima degli utili non impedisce di fruire dell’agevolazione prevista per le imprese che aderiscono al contratto di rete.
Al fine di incentivare l’attuazione del programma di rete, il vantaggio fiscale è concesso prima della realizzazione degli investimenti rilevanti, a patto che, precisa la circolare, l’impiego degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione delle imposte avvenga entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione degli stessi.