Restituzioni Irpef per gli incentivi all'esodo
A cura della redazione

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 62/E del 29 dicembre 2008, allineandosi alla sentenza del 21 luglio 2005 emessa in relazione alla causa C-207/2004 dalla Corte di giustizia delle comunità europee, ha dato indicazioni ai propri uffici di rinunciare al contenzioso in tema di differente tassazione degli incentivi all'esodo in funzione dell'età e del sesso dei contribuenti.
Il comma 4-bis dell'articolo 19 del TUIR, nel testo vigente fino al 3 luglio 2006, prevedeva l'applicazione di un'aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all'esodo volontario pari alla metà di quella ordinariamente applicabile per le indennità di trattamento di fine rapporto e per tutte le altre indennità equipollenti, individuando l'età come elemento caratterizzante. In particolare, la norma era applicabile agli uomini che al momento dell'esodo avessero compiuto 55 anni e alle donne che ne avessero compiuti 50.
Nonostante la suddetta circolare abbia preso in esame esclusivamente il caso del contenzioso pendente (generato da istanze di rimborso presentato dai contribuenti a fronte del diniego del rimborso), non pare esservi dubbio sul fatto che la restituzione debba essere riconosciuta anche a quei lavoratori che, pur avendone diritto, non hanno ancora presentato la domanda di restituzione.
Al riguardo, dovrà essere posta molta attenzione al termine di scadenza entro il quale presentare l'istanza in oggetto. Infatti, l'art. 38 comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede un termine perentorio di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata dal sostituto d'imposta.
Il che significa che per gli incentivi all'esodo corrisposti ai lavoratori (uomini di età ricompresa tra i 50 anni - compiuti e i 55 anni - non compiuti) dal 2005, e fino al momento di operatività della agevolazione prevista dal comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir, è ancora possibile presentare la domanda di restituzione.
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