L’INPS, con la circolare n. 72 del 21 giugno 2022, a due anni di distanza dall’avvio della procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare prevista dall’art. 103 del DL 34/2020 (L. 77/2020), ritorna sull’argomento per fornire alcune precisazioni in merito alla copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è stato versato il contributo forfettario.

Come si ricorderà, il Decreto Rilancio, in piena pandemia da Covid-19, ha riconosciuto ai datori di lavoro la possibilità di presentare un’istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari.

Il citato art. 103 ha anche previsto che il datore di lavoro che ha aderito alla procedura di emersione fosse tenuto a versare all’INPS un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

La quantificazione del contributo forfettario era stata demandata ad un decreto interministeriale che è stato adottato il 7 luglio 2020 e che ha stabilito un misura fissa per ciascun mese o frazione di mese pari a Euro 100,00 per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, secondo i codici Ateco di cui all’allegato 1 del citato decreto interministeriale del 27 maggio 2020 e a Euro 52,00 per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (in sostanza colf e badanti).

Un terzo dell’importo versato dal datore di lavoro a titolo di contributo forfettario è destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore.

L’INPS precisa che la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo avverrà solo se la domanda di emersione verrà accolta.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) l’imponibile retributivo ai fini previdenziali viene determinato applicando all’importo del contributo forfettario mensile versato, pari a Euro 100,00, un’aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori (ex CUAF, fondo di garanzia TFR, ecc.).

Ne consegue che per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfettaria, calcolata sulla base del contributo forfettario e dell’aliquota contributiva media del 37,87%, da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.

A tal proposito l’INPS precisa che il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e il minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge (art. 7 DL 463/1983 – L. 638/1983).

L’INPS ricorda che il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (in particolare detto limite settimanale è pari a € 206,23 per l’anno 2020 e pari a € 205,20 per l’anno 2019).

Poiché il valore della retribuzione forfettaria media settimanale, in relazione alla quale è stato versato il contributo di cui all’articolo 103 del DL n. 34/2020, è di importo inferiore al limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori (prendendo in considerazione il combinato disposto dell’art. 7 citato e dell’art. 1, c. 2 del DL 338/1989 – L. 389/1989), le settimane che saranno riconosciute ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotte.

A tale fine, nell’estratto contributivo dell’assicurato, le settimane riferite al periodo oggetto di emersione saranno registrate con apposita annotazione circa la circostanza che trattasi di “numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente a riconoscere l’intero periodo”, così come avviene nei casi in cui la retribuzione risulti inferiore a quella minimale stabilita dalla legge e, come tale, sia destinata a subire una contrazione dell’accredito ai fini pensionistici.

In questo caso il numero massimo delle settimane riconoscibili ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e il minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge.

Istruzioni differenti sono state fornite per gli operai agricoli e per i lavoratori domestici.