Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n.9 del 17 aprile 2015, ha precisato che le disposizioni che possono derogare al regime di responsabilità solidale negli appalti di cui all’art. 29, c.2 del DLgs 276/2003 sono quelle contenute nel contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore cui appartiene l’appaltatore e non quello del committente. 

Infatti l’istituto della responsabilità solidale negli appalti è stato introdotto dal legislatore con il solo scopo di costituire una garanzia per i lavoratori impiegati nell’appalto, dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore, e pertanto è conforme alla ratio della disposizione normativa ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione e quindi quelli dell’appaltatore (o subappaltatore).

Nell’ambito di tali contratti collettivi, continua il Ministero del lavoro, le organizzazioni datoriali e sindacali possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, adeguatamente utili a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l’acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavoro.