Responsabilità solidale negli appalti e rilascio del Durc
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 3 del 2 aprile 2010, ha fornito chiarimenti in merito all'estensione dell'obbligazione solidale tra committente e appaltatore e tra appaltatore e subappaltatore, in merito agli oneri retributivi, contributivi e fiscali e alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all'inadempimento contributivo fiscale. Al Ministero viene, inoltre chiesto se la posizione debitoria accertata a carico dei soggetti di cui sopra possa impedire il rilascio del Durc.
In merito al primo quesito, il Ministero ha affermato che le obbligazioni solidali devono riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali con l'esclusione di ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo, includendo però le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali o fiscali e le somme dovute a titolo di sanzioni civili. Per tutte le altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà se non nei casi espressamente previsti dal legislatore.
In merito al secondo quesito, ovvero il rilascio del Durc al debitore in solido, il Ministero sostiene che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non rappresenta causa ostativa per il rilascio del Documento a chi è responsabile in solido con il medesimo soggetto.
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