L’INL, con la nota 19/11/2019 n.9943, ha precisato che il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, c.2 del D.Lgs. 276/2003 disciplinante gli appalti, trova applicazione solo per il soddisfacimento dei crediti retributivi, mentre non è applicabile alla pretesa contributiva che invece rimane soggetta alla prescrizione quinquennale.

La nota fa seguito ai recenti interventi giurisprudenziali (Cass. sent. nn. 18004/2019, 22110/2019, 8662/2019 e 13650/2019) che hanno stabilito che il regime decadenziale biennale trova applicazione esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore.

Infatti il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, per quanto connessi, sono tra loro distinti, dato che l’obbligazione contributiva, facente capo all’INPS, a differenza di quella retributiva, deriva dalla Legge, ha natura pubblicistica e risulta pertanto indisponibile.