Il lavoratore che durante lo svolgimento dell'attività danneggia un automezzo aziendale è tenuto al risarcimento, anche se in via ordinaria è addetto a mansioni differenti da quelle di giuda (Cass. 26/05/2008 n.13530).
I giudici di legittimità ricordano che l'art. 2103 c.c., diretto a tutelare il lavoratore nella conservazione delle mansioni, non limita né esclude la diligenza del dipendente nello svolgimento della sua attività.
Detta diligenza deve essere provata dallo stesso lavoratore, che ha anche l'onere di dimostrare di non possedere la capacità e la preparazione adeguata a svolgere il compito assegnato.
Spetta invece al datore di lavoro dimostrare che il danno verificatosi è conseguenza della negligenza o imperizia del dipendente.
Nel caso specifico il datore di lavoro si trovava dalla parte della ragione poiché aveva assegnato la guida di un automezzo aziendale ad un dipendente in possesso di una patente che lo abilitava alla guida del particolare mezzo.