Assindatcolf, con una nota del 9/06/2020, ricorda che chi regolarizza una lavoratrice extracomunitaria destinata alla propria assistenza o a quella del figlio non autosufficiente per patologia o handicap (c.d. badante) non deve dimostrare il requisito reddituale richiesto dal DL 34/2020 ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, il certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o handicap.

Il documento deve già essere in possesso del richiedente perché la data e gli estremi del certificato medico dovranno essere inseriti nella domanda.

Se invece il datore di lavoro è un familiare della persona assistita, è necessario dimostrare il reddito.

Il lavoratore extracomunitario per il quale si presenta istanza di regolarizzazione, oltre a dover fornire un documento valido o in fase di rinnovo, dovrà dimostrare di essere sul territorio italiano prima dell’8 marzo 2020.

Il DL 34/2020 parla di rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020, di dichiarazione di presenza resa in base alla legge 66/2007 o di attestazioni rilasciate da organismi pubblici.

Si considerano tali, come evidenziato dal Ministero dell’interno (circolare 30/05/2020): una certificazione medica proveniente da struttura pubblica, un certificato di iscrizione scolastica dei figli, le tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di Polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani. E ancora, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia.