L’assegno unico e universale può essere richiesto da tutti coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi (cittadinanza, residenza e soggiorno) individuati dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro (es: lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo).

L’AUU spetta per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età.

Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

Anche per i figli maggiorenni è possibile beneficiare dell’AUU, purché risultino in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;

2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolgimento del servizio civile universale.

Invece se il figlio è affetto da disabilità non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere dai citati requisiti.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.