Pubblicato il 31 agosto sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 9 agosto 2022 sui requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale

Cosa tratta?

Il decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute, del 9 agosto 2022, in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina:

  • i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica;
  • le modalità di formazione;
  • le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale in base a specifici orientamenti.

La commissione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione viene definita dall’articolo 3, viene istituita presso il Ministero del Lavoro ed è composta da esperti dei Ministeri Lavoro, Salute, Istruzione, Iss, Inail, Isin.

Gli articolo 9-12 del decreto riportano in dettaglio i contenuti degli esami di abilitazione primo grado, di secondo grado, di terzo grado sanitario e di terzo grado.

Questi i titoli di studio per essere ammessi all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione è richiesto:

per l'abilitazione di primo grado

  • almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
  • almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;

per l'abilitazione di secondo grado

  • laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
  • master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;

per l'abilitazione di terzo grado sanitario

  • laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
  • master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;

per l'abilitazione di terzo grado

  • laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
  • master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti;
  • master di primo livello di cui alla lettera a) deve comprendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi relativo a sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione al primo grado. Il master di secondo livello di cui alle lettere b), c) e d) deve comprendere un tirocinio della durata minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione. Il tirocinio di grado superiore include il tirocinio di grado inferiore.

Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Quando entra in vigore?

Il decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Indicazioni operative

Gli esperti di radioprotezione si possono iscrivere all’elenco solo previa domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’iscrizione in elenco avviene dopo esame, gli esami vengono indetti con cadenza annuale a Roma, con domande di iscrizione che vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Gli esperti di radioprotezione devono documentare l'aggiornamento professionale trasmettendo gli attestati di partecipazione ai corsi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In allegato fonte Osservatorio Olympus