Repechage: prova negativa in capo dal datore di lavoro
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4672 del 18 febbraio 2019, è intervenuta in materi di repechage a seguito di licenziamento, fornendo una puntuale classificazione dell’onere posto a carico del datore di lavoro.
In particolare, trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha l’onore di fornire la prova dei fatti e circostanze esistenti di tipo indiziario o presuntivo idoneo a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l’impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale.
Nella fattispecie in esame, a fronte dell’argomentata e acclarata sussistenza di ragioni di carattere organizzativo e produttivo, valutata anche la peculiare specializzazione della dipendente licenziata, la Corte ha valutato che per molti mesi dopo il licenziamento la società non aveva assunto altri dipendenti, pervenendo al convincimento del raggiungimento della prova dell’insussistenza di una diversa collocabilità della lavoratrice in mansioni equivalenti.
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