Il REM del 2021 è incompatibile con le indennità Covid-19
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 30 aprile 2021 n. 1764, ha reso noto che le indennità Covid-19 previste dal DL 41/2021 riconosciute ai lavoratori stagionali, agli intermittenti, ai lavoratori autonomi occasionali, agli incaricati dalle vendite a domicilio, ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti balneari e ai lavoratori dello spettacolo, sono incompatibili con il reddito di emergenza (REM), ma solo con quello spettante per l’anno 2021.
La precisazione si è resa necessaria perché nella circolare 65/2021 l’INPS, al paragrafo 8, si era limitato a evidenziare in modo generico che tra le somme percepite ad altro titolo da uno dei citati soggetti vi rientra anche il Reddito di emergenza per il quale il Decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di ulteriori 3 quote.
Detta incompatibilità non è nuova dato che già in precedenza, altre disposizioni emanate per far fronte dall’emergenza Covid-19 avevano sancito l’incompatibilità del REM con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità a sostegno del reddito previste dal Decreto Cura Italia o dal DL 34/2020.
Pertanto, al fine di applicare la stessa ratio legis, il Decreto Sostegni ha previsto che le ulteriori quote di REM non sono compatibili con la presenta, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal medesimo DL 41/2021.
Invece, riguardo ai lavoratori dello spettacolo che non hanno fruito delle indennità a suo tempo previste dal Decreto Ristori (DL 137/2020), l’INPS chiarisce che il limite di reddito di 75.000 euro, che non deve essere superato dai richiedenti dei potenziali beneficiari con almeno 30 contributi giornalieri, si riferisce al solo reddito prodotto nel 2019.
Il riferimento al 2019 vale anche per i lavoratori dello spettacolo che possono far valere ameno 7 contributi giornalieri versati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Riproduzione riservata ©