L’INPS, con la circolare n. 61 del 14 aprile 2021, ha illustrato i requisiti di accesso al Reddito di emergenza (REM) di cui all’art. 12 del D.L. 41/2021, fornendo, al contempo, le istruzioni operative.

Come noto, il citato art. 12, ai commi 1 e 2, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Reddito di emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Il Reddito di emergenza è riconosciuto, a domanda, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali).

Il D.L. 41/2021 ha introdotto alcune significative novità rispetto alla normativa che ha regolamentato il REM nel corso del 2020.

In primo luogo, sono state previste alcune modifiche ai requisiti per l’accesso per i nuclei familiari in condizione di difficoltà.

In secondo luogo, è stata individuata una nuova categoria di beneficiari, ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In questa seconda ipotesi, il destinatario del REM non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario.

Il beneficio economico del REM è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’importo del beneficio non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili, tranne nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2,1 (presenza di 3 adulti e 2 minorenni di cui un componente è disabile – si veda tabella di cui al par. 7 della circolare 61/2021).

Il beneficio economico in commento, in ragione della sua natura assistenziale, rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è pertanto esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La domanda di REM può essere presentata all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, attraverso i seguenti canali:

- il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

- gli Istituti di Patronato di cui alla L. 152/2001.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’INPS comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di respinta, l’Istituto rende disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.

Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.