Il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero del lavoro, ha emanato la circolare 24/07/2020 n. 2399, secondo cui la procedura di regolarizzazione può essere effettuata anche a favore di un cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo con un rapporto di lavoro irregolare.

In questo caso però lo straniero verrà informato dallo Sportello Unico per l’immigrazione della possibilità di scegliere se mantenere oppure abbandonare la procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Se decide di proseguire l’iter, dopo aver ricevuto l’informativa dallo Sportello Unico per l’immigrazione e aver sottoscritto il contratto di soggiorno, potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato cartaceo, valido solo sul territorio nazionale. Invece, se non intende proseguire la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato elettronico.

La circolare affronta anche la problematica relativa alla possibilità di avviare la procedura di regolarizzazione da parte di una pluralità di datori di lavoro domestico (in ogni caso non superiore a 3) a favore di un medesimo lavoratore (colf o badante), purché il numero minimo di ore corrisponda ad un retribuzione non inferiore all’assegno sociale, pari a 459,83 euro.

In questo caso il contributo forfettario dovrà essere diviso per il numero dei datori di lavoro coinvolti, indipendentemente dalle ore di lavoro oggetto del contratto e nel mod. 24, utilizzato per il versamento, dovrà essere indicato l’importo frazionato, arrotondato per accesso in caso di decimali.

Ogni datore di lavoro dovrà presentare la propria istanza, avendo però cura di selezionare l’apposita option che consente allo Sportello Unico per l’immigrazione di poter verificare se nel sistema sono presenti altre domande per lo stesso lavoratore (a tal fine è necessario che venga indicato il medesimo documento di identificazione).

Al termine della procedura, lo Sportello Unico per l’immigrazione convocherà tutti i datori di lavoro interessati ed il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno.

Per poter completare la regolarizzazione è fondamentale che il lavoratore sia in possesso del codice fiscale. In mancanza è opportuno richiedere quello provvisorio che verrà poi convertito in definito al termine della procedura durante la quale verranno generati i mod. 209 per richiedere il permesso di soggiorno tramite Poste Italiane.

Anche il datore di lavoro che, nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, intende assume il lavoratore, è obbligato ad inviare la comunicazione obbligatoria entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, indicando il codice fiscale, seppur provvisorio.

Infatti se lo straniero non è in possesso del codice fiscale, il datore di lavoro per poter inviare la comunicazione obbligatoria deve attendere di visualizzare il codice provvisorio che verrà attribuito dall’Agenzia delle entrate, sulla base di un elenco fornito dal Ministero dell’interno.

Se la procedura di regolarizzazione non va a buon fine, il Ministero dell’interno lo comunicherà al Ministero del lavoro che effettuerà una comunicazione di cessazione avente la data coincidente con quella generata dal sistema informativo dello Sportello unico per l’immigrazione.

Invece nel caso in cui il provvedimento di diniego intervenga dopo la comunicazione obbligatoria, spetterà al datore di lavoro effettuare la comunicazione di cessazione.

Può accadere che nelle more della procedura di emersione intervenga l’interruzione del rapporto di lavoro. In questo caso le parti saranno convocate presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per formalizzare la conclusione del rapporto di lavoro.

Infine la circolare affronta anche la questione dell’interruzione del rapporto di lavoro per causa di forza maggiore. Rientrano in questa fattispecie il decesso dell’assistito o del datore di lavoro oppure la cessazione o il fallimento dell’azienda.

In quest’ultimo caso è consentito il subentro nella procedura di un datore di lavoro diverso da quello che aveva presentato l’istanza. E’ necessario darne informazione utilizzando il modello VARdatori al servizio informatico regionale ove è ubicata la sede di lavoro entro 5 giorni dal subentro.

Mentre, in caso di lavoro domestico, dove non è consentito né il subentro né il trasferimento del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, il lavoratore potrà richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.