Regolarizzazione extraUE: possibile la rateizzazione dei contributi ancora dovuti
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro e quello dell’interno, con la circolare congiunta del 24 ottobre 2014 n. prot. 5698, fanno seguito alle istruzioni operative fornite con la circolare del 10 luglio 2013 in merito alla procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui al DLgs 109/2012, per rispondere ad alcuni quesiti ricevuti su specifici aspetti della regolarizzazione, con particolare riguardo al versamento contributivo.
Incrociando l’elenco dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione con quello dei datori presenti nell’archivio INPS, gli Sportelli Unici per l’immigrazione potranno avviare le procedure di richiesta del DURC agli Istituti previdenziali e assicurativi (oltre alle Casse Edili per chi è tenuto al versamento anche a questi enti).
In questo modo sarà possibile individuare chi non ha ancora pagato le somme dovute oppure chi vi ha provveduto, ma solo parzialmente.
Al fine di recuperare la contribuzione ancora non versata lo Sportello Unico per l’immigrazione ricorrerà al preavviso di accertamento negativo di cui al DM 24/10/2007 assegnando un termine entro il quale provvedere al pagamento dei contributi e premi.
Il datore di lavoro tenuto all’obbligazione contributiva potrà regolarizzare la propria posizione anche con modalità rateale sempre che sia in grado di soddisfare le condizioni previste dai regolamenti degli Enti previdenziali in tema di rateazioni.
In caso di ricorso alla rateizzazione dei versamenti, il requisito della regolarità si intende soddisfatto con il pagamento della prima rata, consentendo così agli Sportello Unici per l’immigrazione di procedere alla definizione della domanda di emersione.
E se l’Agente della riscossione è già stato incaricato di recuperare l’omessa contribuzione? In questo caso la rateazione dovrà risultare concessa alla data di emissione del DURC dal citato Agente, nel rispetto della relativa disciplina.
In questo modo, spiegano il Ministero dell’interno e quello del lavoro, è possibile definire più celermente le domande di emersione:
- relative ai rapporti di lavoro ancora in essere con datori di lavoro non in regola con i versamenti contributivi,
- che sono state rigettate per cause imputabili al datore di lavoro,
- riguardanti rapporti di lavoro cessati nelle more della regolarizzazione.
Nelle ultime due situazioni il DLgs 109/2012 autorizza il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, sempreché tutti i requisiti risultino soddisfatti compreso il versamento dei contributo forfettario.
Infine conclude la circolare congiunta, il pagamento dei contributi pari ad almeno 6 mesi (richiesto dall’art.5,c. 5 del DLgs 109/2012) deve ritenersi legittimo anche quando lo stesso è stato fatto tardivamente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia in ritardo rispetto alla corretta tempistica.
Infatti il pagamento tardivo dei contributi consente comunque il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.
Riproduzione riservata ©