Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n.38 del 6/07/2012, ha approvato uno schema di decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria (Direttiva 2009/52/CE) in materia di sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Le nuove disposizioni vanno ad integrare e/o modificare le attuali norme che puniscono i datori di lavoro che assumono clandestini con l’arresto da 3 mesi ad un anno e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato irregolarmente, a cui si aggiungono le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi retributivi e contributivi oltre all’espulsione dello straniero.
In particolare il decreto legislativo recentemente approvato prevede che:
- il datore di lavoro che è stato condannato anche in via non definitiva per il predetto reato non potrà far arrivare in Italia lavoratori stranieri con i flussi di ingresso;
-  il datore di lavoro dovrà pagare una nuova multa pari al costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto irregolarmente;
- le sanzioni comminate ai datori di lavoro vengono incrementate da un terzo alla metà se i lavoratori sono più di tre, se sono minori con meno di 16 anni o se sono sottoposti a condizioni di grave pericolo, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
In quest’ultimo caso, se il lavoratore denuncia il datore di lavoro e collabora durante il processo può ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi, rinnovabile per un anno o più fino alla fine del processo. Lo straniero può anche richiedere la conversione in permesso per lavoro se nel frattempo ha trovato una nuova occupazione regolare.
E’ in fase di studio anche un periodo transitorio prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni al fine di consentire ai datori di lavoro di regolarizzare la situazione autodenunciandosi entro una certa data versando una determinata somma per evitare le sanzioni.