Regolarizzazione ExtraUE: chiarimenti sulla procedura
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’interno, ha emanato la circolare 7/09/2012, con la quale, facendo seguito al DM 29/08/2012 in merito alla procedura di regolarizzazione prevista dal DLgs 109/2012, ha precisato tra le altre cose che a partire dal 15 settembre 2012 verrà attivata un’area helpdesk di cui i soggetti interessati potranno avvalersi, fruibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Per quanto riguarda la regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, non va dimenticato quanto previsto dal DM 29/08/2012.
In particolare, in merito all’aspetto retributivo, per determinare le somme dovute dal datore di lavoro allo straniero per un periodo pari alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi, devono essere presi in considerazione gli emolumenti indicati nel CCNL riferibili alle attività svolte. Queste somme arretrate corrispondono alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS ai sensi della L. 389/1989. Il versamento va dimostrato presentando allo Sportello Unico per l’immigrazione un’attestazione redatta congiuntamente con il lavoratore.
Il datore di lavoro è altresì tenuto a versare, dalla data di assunzione del lavoratore fino alla stipula del contratto di soggiorno (comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi), i contributi dovuti agli enti previdenziali. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro non agricoli il datore di lavoro dovrà presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. Lo Sportello Unico per l’immigrazione richiederà per via telematica l’inoltro del DURC al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché i versamenti alla Cassa edile. I datori di lavoro agricoli invece dovranno presentare copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all’INPS. Anche in questo caso lo Sportello Unico per l’immigrazione richiederà all’INPS la certificazione di regolarità contributiva dell’azienda.
Il datore di lavoro domestico dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo, esclusivamente presso gli Sportelli bancari o postali.
Infine, per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, il datore di lavoro deve effettuare il versamento delle ritenute e delle trattenute operate entro il 16 novembre 2012. In ogni caso la regolarizzazione deve riguardare un periodo pari alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi. Dopo la presentazione della dichiarazione di emersione, il versamento delle ritenute e delle trattenute operate sulle retribuzioni corrisposte, deve avvenire entro il consueto termine del giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate. La regolarizzazione in questo caso può essere attestata presentando allo Sportello Unico per l’immigrazione un’autocertificazione.
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