L'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere 4/10/2012, ha precisato che la certificazione medica proveniente da una struttura pubblica, il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore straniero, le tessere nominative dei mezzi pubblici, le certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali le sanzioni stradali, amministrative e le multe in genere, la titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (TIM, Vodafone, Wind, 3, ecc.) ed i certificati rilasciati da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati o anche religiosi, sono tra i documenti rilasciati da organismi pubblici che possono attestare la presenza ininterrotta in Italia del cittadino straniero almeno dal 31/12/2011 o data precedente.
Il parere 4/10/2012 ha anche precisato che il concetto di “Organismi pubblici” non deve essere interpretato in senso restrittivo, ma deve accogliere anche i soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Sono utili alla regolarizzazione anche i documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di origine dello straniero presenti in Italia. Infatti si tratta sempre di documentazione proveniente comunque da Autorità pubbliche, anche se non italiane, rilasciata però sul territorio nazionale e questo non può che far supporre che lo straniero fosse in Italia alla data dell’emissione.
Invece è inidoneo alla sanatoria il passaporto con timbro Schengen che attesta soltanto la presenza dello straniero a quella data nel Paese che lo ha rilasciato, ma non anche quella in Italia. La regolarizzazione sarà ammessa anche in questo caso solo se il passaporto con timbro Schengen viene abbinato ad altra documentazione rilasciata da un organismo pubblico italiano come specificato sopra.