Il Ministero dell’Interno, con un comunicato stampa del 13 giugno 2020, ha reso noto che sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla compilazione delle richieste per l'emersione del lavoro.

Tra le principali risposte, si segnalano le seguenti.

  1. La dichiarazione di regolarizzazione può essere presentata tutti i giorni, dalle ore 7,00 fino alle ore 22, 00 dal 1° GIUGNO al 15 LUGLIO 2020 con le modalità stabilite con D.I. 27 maggio 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio 2020). Non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili. Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica, accessibile dal sito del Ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it;
  2. L’accesso al sistema è possibile esclusivamente attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale). Ove non già in possesso, gli interessati dovranno registrarsi presso un provider tra quelli già individuati ed elencati sul sito dell’AgID (www.agid.gov.it). Selezionando il

link SPID, si viene indirizzati alle istruzioni per ottenere l’identità digitale;

  1. La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che intende concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. In particolare, può presentare la domanda il datore di lavoro:
  • italiano;
  • comunitario;
  • extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
  • extracomunitario titolare di carta permanente di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
  1. La domanda di regolarizzazione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti prima dell’8 marzo 2020 in Italia senza essersi mai allontanati dal territorio nazionale. Tali cittadini stranieri devono:
  • essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
  • o aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa al momento dell’ingresso in Italia all’Autorità di frontiera esterna, ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schenghen, entro otto giorni dall’ingresso presso la Questura della provincia in cui si trova;
  • o documentare la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici, intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Questa documentazione, che il lavoratore dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico, potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, essere costituita da: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia;
  1. È possibile regolarizzare un cittadino comunitario, ma la procedura riguarda la sola dichiarazione di sussistenza di un lavoro irregolare, tuttora in corso, e si svolge presso l’INPS;
  2. Il datore di lavoro nel settore domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche persone giuridiche quali le comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte. Ad esse è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare. Pertanto, sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica:
  • le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) [mod. comunità religiose];
  • le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi [mod. convivenze militari];
  • le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti [mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili];
  • le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri [mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili];
  • le comunità focolari; le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano [mod. comunità focolari].

In tal caso il reddito del datore di lavoro, persona giuridica, non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui e per l’istanza dovrà essere utilizzato il modello EM-DOM_2020;

  1. Il versamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore deve essere effettuato prima della presentazione della domanda, utilizzando il “modello F24 con elementi identificativi”, reperibile presso gli uffici postali, gli sportelli bancari e disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul sito del Ministero dell’interno. Il codice tributo da indicare nel “modello F24 con elementi identificativi” è “REDT”; nello stesso modello F24, per ciascun lavoratore, nel campo “elementi identificativi” deve essere indicato anche il codice fiscale, ovvero, in mancanza, il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore quali ad esempio lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo di viaggio per apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazioni di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia dal Paese di origine. Infine, nel modello F24 deve essere indicato, come “anno di riferimento”, il valore “2020”;
  2. Il mancato pagamento del contributo forfettario determina l’inammissibilità della domanda.
  3. Solo nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare al contributo forfettario di 500 euro da pagarsi prima della presentazione della domanda, deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo verrà fissato da un decreto del Ministero del Lavoro, ad oggi non ancora adottato. Tale versamento può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al momento della convocazione le ricevute di entrambi i pagamenti dovranno essere esibite dal datore di lavoro;
  4. I requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di regolarizzazione 2020 nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse consistono nel possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui. Qualora venga presentata una dichiarazione di regolarizzazione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato. Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

In caso di regolarizzazione di un lavoratore straniero addetto all’assistenza alla persona o al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro, persona giuridica, non può essere inferiore a 30.000 euro annui.

Se invece il datore di lavoro è una persona fisica, il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;

  1. Per regolarizzare le badanti non occorre dimostrare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o handicap. Quindi, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro deve già essere in possesso della suddetta certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza. La data e gli estremi del certificato medico dovranno essere inseriti nella domanda;
  2. Chiunque, munito di SPID personale, non solo un professionista, può registrarsi sul sistema ed inviare le domande in nome e per conto di datori di lavoro diversi da se stesso, purché munito di apposita delega in tal senso. Tale delega dovrà essere esibita allo Sportello Unico;
  3. Il permesso di soggiorno per lavoro ottenuto a seguito della procedura di regolarizzazione consente al lavoratore di poter svolgere, in seguito, qualsiasi attività lavorativa;
  4. La domanda può essere presentata anche indicando gli estremi del documento scaduto, dell’attestato di identità o del permesso di soggiorno scaduto ma, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore dovrà essere dotato di un documento d’identità o equipollente in corso di validità, da esibire insieme al documento indicato nell’istanza.

Nel caso in cui il lavoratore non possa indicare gli estremi di uno dei documenti sopra richiamati, possono essere utilizzati il numero e la data della ricevuta dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno, emessa dalla Questura competente;

  1. Nell’ipotesi in cui il cittadino straniero non fosse ancora in possesso di un documento di identità al momento della convocazione per la stipula di un contratto di soggiorno, la stessa può essere differita per un periodo congruo ad integrare la documentazione mancante.