Il Ministero dell’interno, sul proprio sito internet, ha messo a disposizione dei datori di lavoro i modelli di autocertificazione che devono essere utilizzati per attestare da un lato di aver regolarmente corrisposto al lavoratore straniero domestico e non domestico, nei cui confronti è stata presentata istanza di emersione, le retribuzioni arretrate e dall’altro lato di aver adempiuto ai relativi adempimenti fiscali.
Lo stesso Ministero ricorda che per i lavoratori non domestici le retribuzioni arretrate da corrispondere vanno calcolate in base al CCNL riferibile all’attività svolta per il livello e le mansioni indicate e, comunque, non devono essere inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'INPS.
Invece per i lavoratori domestici le retribuzioni mensili arretrate sono quelle dovute in base al CCNL domestico per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori  all’importo mensile previsto per l’assegno sociale.
Come detto sopra per provare l’avvenuta regolarizzazione della posizione fiscale da parte del datore di lavoro è stato messo a disposizione anche il modello di autocertificazione da presentare allo Sportello Unico al momento della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Si tratta delle ritenute, da versare entro il 16 novembre 2012, operate ai sensi della normativa di settore (richiamata dall’articolo 5, comma 3, del Decreto interministeriale del 29 agosto 2012), per regolarizzare le somme dovute dal datore di lavoro ai fini fiscali sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Il Ministero ricorda anche che all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all’art.5, comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto 2012.
Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del pagamento dei contributi dovuti dovrà essere attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV utilizzati per il versamento.