L’Agenzia delle entrate ha reso disponibili le informazioni che consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019.

Entrando nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate, per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie, trasmette all’interessato una comunicazione contenente: il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta e la data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.

Nei casi di indirizzo Pec non attivo, l’invio è effettuato per posta ordinaria. Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.

Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Se la mancata iscrizione, invece, non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.

In ogni caso sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile, però, beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2023.