Regolarizzabile il rapporto di lavoro con richiedenti asilo anche se privi del passaporto
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, con la circolare 5/08/2020 n.2689, ha fornito le istruzioni operative che devono essere seguite al fine di regolarizzare il rapporto di lavoro (oppure instaurare un nuovo rapporto di lavoro) con il cittadino straniero richiedente protezione internazionale, ai sensi dell’art. 103, c. 1 del DL 34/2020 (L. 77/2020).
In particolare, dopo aver riepilogato seppur in sintesi, la disposizione di legge che regolamenta l’emersione, la circolare sottolinea che nella domanda dovranno essere riportati gli estremi del documento di riconoscimento dello straniero in corso di validità. Non è necessaria la copia del passaporto poiché anche il permesso di soggiorno per richiesta asilo è un valido documento di riconoscimento. Ne consegue ce non è necessario che lo straniero si rechi presso l’autorità (ambasciata o consolato) del suo Paese di origine per ottenere il passaporto, né è necessario richiedere quello che è stato consegnato in Questura.
Nel caso in cui lo straniero non possieda un documento in corso di validità (ad esempio si trovi senza passaporto e il permesso di soggiorno per richiesta asilo è scaduto e non gli è ancora stato rilasciato quello nuovo) potrà richiedere alla Questura una copia conforme del passaporto, nel caso in cui sia stato consegnato all’atto della richiesta di asilo.
Non è necessario ritirare la domanda di asilo al fine di ottenere la regolarizzazione dato che entrambe le procedure possono convivere.
Né deve essere ritirata la domanda di asilo quando quella di regolarizzazione viene accolta. Infatti se lo straniero decide di continuare la procedura di asilo, gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato cartaceo con la dicitura R che gli consente di soggiornare, lavorare ma non di lasciare l’Italia.
Invece se si interrompe la procedura di asilo, allo straniero verrà rilasciato un permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato.
Se entrambe le procedure vanno a buon fine (regolarizzazione e richiesta silo) lo straniero dovrà decidere tra il permesso di soggiorno per protezione internazionale oppure permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La differenza è che nel primo caso lo straniero avrà diritto: ad un permesso di soggiorno valido per 5 anni rinnovabile, a viaggiare fuori dall’Italia, a lavorare anche nel pubblico impiego, al ricongiungimento familiare e all’assistenza sociale, all’istruzione e all’assistenza sanitaria.
Invece se lo straniero preferisce il permesso di soggiorno per lavoro, avrà diritto ad un permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato (della durata di due anni), rinnovabile, e a viaggiare fuori dall’Italia (con un passaporto in corso di validità).
Il diritto di soggiornare presso un centro di accoglienza viene meno in caso di reddito annuale superiore a 5.977,79 (11.955,58 se sommato a quello del coniuge) o se si decide di ritirare la domanda di protezione internazionale o di rinunciare alla protezione già riconosciuta.
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