Il regolare soggiorno dei britannici in Italia dopo Brexit
A cura della redazione

Il Ministero dell’interno, sul proprio sito internet, ha pubblicato il 23 dicembre 2020, il vademecum che regolamenta le modalità per il regolare soggiorno del lavoratore britannico in Italia e dei suoi familiari dopo la Brexit.
In particolare, l’Accordo di recesso prevede che i cittadini del Regno Unito e i loro familiari hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico denominato Carta di soggiorno. Il documento indica che è stato emesso sulla base dell’Accordo di recesso e consente di esercitare i diritti riconosciuti dall’Accordo stesso (soggiorno, svolgimento di un’attività lavorativa, studio ecc.).
Il documento di soggiorno elettronico, in via generale, è valido 5 anni, ma può avere una durata pari a 10 anni (in questo caso si parla di “carta di soggiorno permanente”) se il cittadino britannico ha soggiornato legalmente ed ininterrottamente in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020.
Il documento di soggiorno elettronico è rilasciato dalla Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico, sul cui sito è indicato un canale telematico dedicato che consente agli interessati di prenotare l’appuntamento per la presentazione dell’istanza.
I cittadini britannici iscritti in anagrafe prima del 31 dicembre 2020, a partire dal nuovo anno, sono invitati a presentarsi personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia di residenza per richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico.
A tal fine devono essere presentati i seguenti documenti: documento di identità in corso di validità; attestazione della propria iscrizione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 o, in alternativa, autocertificazione della propria iscrizione in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 e di non essere stato successivamente cancellato, ai sensi degli artt. 46-47 D.p.r.445/2000; ricevuta di pagamento di €30,46 pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402 (intestato a “MEF DIP.TODEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DISOGGIORNO” - causale: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno -Accordo di recesso UE/ UK”); n. 4 fotografie in formato tessera.
L’attestazione di essere iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 o la relativa autocertificazione costituiscono lo strumento ordinario per ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico da parte della Questura della provincia di residenza.
Tuttavia i cittadini britannici che non risultino ancora iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, ma che dimostrano, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d’iscrizione a corso di studi) potranno comunque richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla Questura della provincia di residenza.
Il cambio di residenza non impedisce al cittadino britannico di ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico.
Per esercitare tale diritto, il cittadino britannico dovrà recarsi presso la Questura della provincia dove risiede al momento della richiesta.
Il cittadino britannico non avrà alcun problema di soggiorno nel caso in cui, pur avendo chiesto l’iscrizione anagrafica prima del 31 dicembre 2020, non si è visto ancora completare la relativa istruttoria, dato che ciò che fa fede è la data di presentazione dell’istanza al Comune.
Riproduzione riservata ©