Rapporto di lavoro
Regolamento per la commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato
A cura della redazione
A seguito delle Intese sottoscritte con il Ministero del Lavoro lo scorso 18 febbraio, il Consiglio Nazionale, nella seduta del 24.3.2011, ha provveduto alla definizione del nuovo regolamento ad uso delle commissioni di certificazione costituite presso i Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.
L’entrata in vigore del collegato lavoro, infatti, ha imposto una riscrittura di tale regolamento per adeguarlo alle numerosissime novità che di fatto hanno esteso le competenze delle commissioni di certificazione di cui al D.lgs. n. 276/03. In ossequio ai contenuti delle suddette intese, il Consiglio Nazionale nella stessa seduta ha approvato il testo di detto regolamento che recepisce anche le osservazioni formulate dai Coordinatori delle Consulte Regionali.
Secondo quanto chiarito dalla circolare, le competenze affidate alla commissione di certificazione sono le seguenti:
- certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell’art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l’atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
- soluzione arbitrale delle controversie.
Il numero minimo dei componenti della Commissione, compreso il Presidente, è di tre membri. Durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio Provinciale che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dal Consiglio Provinciale entro i 60 giorni successivi al suo insediamento.
Tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti esclusi gli esterni, sono obbligati ad effettuare in ciascun anno almeno 32 ore di formazione ripartite equamente in due semestri con le modalità, contenuti e termini definiti dal Consiglio Nazionale con l’ausilio della propria Fondazione Studi.
Ogni tre mesi il Consiglio Provinciale dovrà trasmettere al Consiglio Nazionale un resoconto dell’attività svolta, sia in tema di certificazione che di conciliazione ed arbitrato.
Il preventivo tentativo di conciliazione è obbligatorio se le parti o i terzi, intendono impugnare un contratto già certificato. Diventa facoltativo in mancanza di certificazione del contratto o di clausole di esso.
Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 1/5/2011 e dovrà essere recepito in maniera integrale, senza possibilità di modifiche. In mancanza del suddetto recepimento le commissioni dovranno limitare la loro attività all’esaurimento delle eventuali istanze di certificazione pendenti alla suddetta data.
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