La Covip, con la circolare 26/10/2017 n. prot. 5027, in seguito alle modifiche apportate dalla L. 124/2017 al D.Lgs. 252/2005, ha precisato che gli accordi che possono stabilire la percentuale minima di TFR maturando che può essere destinato alla previdenza complementare, sono tutte le fonti istitutive abilitate a disporre relativamente alla quota di trattamento di fine rapporto, incluso il regolamento aziendale.

Dette fonti possono anche definire più quote percentuali alternative di TFR, nell’ambito delle quali la quota minima potrebbe anche essere pari a zero, lasciando agli aderenti la scelta in ordine alla quota da versare. Il lavoratore può, in ogni caso, disporre comunque l’integrale destinazione del TFR al fondo pensione.

I lavoratori interessati sono tutti i dipendenti a cui si applicano le fonti predette che disciplinano la percentuale minima di TFR, a prescindere dal momento di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione.

Pertanto anche i lavoratori che già conferiscono il TFR in misura integrale, potranno scegliere di devolverlo nella percentuale diversa fissata dagli accordi.

Rimane fermo, che se il lavoratore non esprime la sua volontà, opera il meccanismo del silenzio assenso con devoluzione integrale del TFR, con possibilità, in un secondo momento, di conferire solo la quota fissata dalle fonti istitutive.

Restano invece esclusi dalle novità di cui sopra gli aderenti su base individuale, i quali potranno sempre versare alle forme pensionistiche complementari il TFR in misura integrale ovvero non versare alcuna quota.

L’altra modifica apportata dalla L. 124/2017 riguarda l’ampliamento delle condizioni per fruire dell’anticipo della prestazione pensionistica. In particolare viene ridotto il periodo di inoccupazione da 48 a 24 mesi che riconosce la possibilità di richiedere le prestazioni pensionistiche con un anticipo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso al regime previdenziale obbligatorio.

E’ inoltre introdotta la possibilità per gli iscritti di conseguire le prestazioni pensionistiche anticipate in forma di RITA fino al conseguimento della pensione obbligatoria.

In presenza dei requisiti di legge, il lavoratore può chiedere, in alternativa, l’erogazione delle ordinarie prestazioni pensionistiche ovvero la rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti per la pensione obbligatoria. In entrambi i casi l’anticipo potrà riguardare l’intero importo della posizione individuale o una sua porzione.

Per quanto riguarda la facoltà di riscatto totale della posizione nei casi di invalidità permanente che comporta una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporta l’inoccupazione per più di 48 mesi, viene precisato che detta facoltà non può essere esercitata nei 5 anni precedenti alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni o nel maggior numero di anni, fino a 10.

Infine, in merito alla possibilità di riscatto alla cessazione dei requisiti di partecipazione, in caso di adesioni individuali, la Covip ritiene che il presupposto legittimante l’esercizio della citata facoltà debba essere il possesso dello status di lavoratore al momento dell’adesione, o in un momento successivo nel corso del rapporto di partecipazione, e la sopravvenuta perdita di tale requisito.

In breve, detta facoltà deve essere riconosciuta a tutti coloro i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso tale condizione.