L’INPS, con la circolare n. 51 del 26 marzo 2021, ha fornito le istruzioni operative in merito all’indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga, prevista dall’ art. 1-bis del D.L. 104/2020 (L. 126/2021).

Più in particolare, si tratta di un’indennità, concessa limitatamente al periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della L. 126/2020) e il 31 dicembre 2020, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali abbiano cessato di percepire l'indennità NASpI nell'anno 2020.

L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati (compresi gli apprendisti e i somministrati), con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro.

La prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.

Allo scopo, l’INPS rammenta che gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono quelli indicati nella circolare 48/2016.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della L. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%.

La Regione Sicilia può concedere il trattamento in esame nel limite massimo di spesa di € 7,4 milioni per l’anno 2020, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

Il pagamento dell’indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga. Per erogare la prestazione le Strutture territoriali, una volta ricevuta dalla Regione Siciliana la dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della norma in esame, dovranno inserire, nella procedura di pagamento della prestazione, il codice intervento “193”.

Si ricorda, da ultimo, che la percezione dei trattamenti in deroga dà titolo all’accredito della contribuzione figurativa e al riconoscimento, ove spettante, dell’assegno per il nucleo familiare.