Regime previdenziale e assistenziale per i cittadini neocomunitari
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 29/04/2008 n. 9744, ha reso note le regole previdenziali ed assistenziali da applicare nei confronti di rumeni e bulgari.
Più precisamente le indicazioni dell'Istituto previdenziale possono essere così sintetizzate:
- la pensione può essere erogata in Italia o nel paese di origine;
- in caso di simultaneità di più diritti per i propri familiari, l'onere delle prestazioni spetta allo Stato nel quale il diritto deriva da attività lavorativa, rispetto a quello in cui il diritto derivi dalla titolarità di una pensione. Quindi, se il cittadino rumeno o bulgaro lavora in Italia è l'INPS che deve pagare gli assegni familiari;
- il diritto che deriva dalla titolarità della pensione prevale su quello che trae fondamento dalla semplice residenza;
- nel caso in cui vengano chiesti assegni familiari per coniugi e figli residenti nel paese di origine, occorre accertare se esiste il diritto al beneficio in base alla legislazione dello stato di provenienza.
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