Regime impatriati anche in assenza di laurea
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 71 del 12 marzo 2025, ha precisato che può fruire del regime fiscale agevolato degli impatriati anche il lavoratore che, pur non essendo laureato, è in possesso di una qualifica professionale, come definita dall’art. 27-quater del TU immigrazione per gli stranieri altamente qualificati che vogliono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro ed ottenere la Carta Blu UE.
Secondo l’Agenzia delle entrate, poiché il nuovo regime degli impatriati trova applicazione sia nei confronti degli italiani che intendono ritrasferire la residenza in Italia sia nei confronti degli stranieri che voglio venire nel nostro Paese, al fine di definire il requisito riportato alla lettera d) dell’art. 5, c. 1 del Dlgs 209/2023 (essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione) si deve far riferimento all’art. 27-quater del TU immigrazione (inserito dal Dlgs 108/2012, indicato nella citata lett. d), insieme al Dlgs 206/2007).
Ciò detto, secondo l’Agenzia delle entrate, il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.
Ne deriva che il nuovo regime fiscale per gli impatriati trova applicazione se il lavoratore è in possesso:
- del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO08, n. 133 e n. 25.
Analoghi princìpi sono stati espressi dal successivo interpello n. 74, pubblicato in pari data.
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