Regime forfetario: novità immediatamente operative
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7 dell’11 febbraio 2020, ha chiarito che le modifiche al regime forfetario, di cui all’art. 1, c. da 54 a 89, della L. 190/2014, introdotte con la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) sono operative a decorrere dall’1.1.2020.
Allo scopo, si ricorda che, con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692 dell’art. 1 della Legge 160/2019, alla lett. a) ha sostituito l'arti. 1, c. 54, della L. 190/2014, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a € 20.000 (originariamente il limite era fissato in € 5.000).
Con riferimento alle cause di esclusione, la disposizione inserita nella Legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario l'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a € 30.000.
Ai fini dell’individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, si osserva che, come si evince dall’espressa formulazione normativa del novellato c. 54, il limite delle spese, di cui alla lett. b) del nuovo c. 54, va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.
Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti previsti nel c. 54 in commento non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.
Anche per la clausola di esclusione prevista nell’art. 1, c. 57, lett. d-ter), L. 190/2014, in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000.
Con riferimento all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, l’Agenzia delle Entrate osserva che le modifiche apportate al regime con la Legge di bilancio 2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait.
Infatti, il requisito (non aver sostenuto più di € 20.000 di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di € 30.000 di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.
Inoltre, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario.
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