L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 398 del 23 settembre 2020, ha precisato che, ai fini della permanenza nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l'importo relativo ai premi di risultato deve essere ricompreso nel reddito di lavoro dipendente entro il limite di € 30.000,00.

Oltre la suddetta soglia scatterebbe l'applicazione della clausola di esclusione di cui all'art. 1, c. 57, lett. d-ter) della citata legge 190/2014.