L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 359 del 16 settembre 2020, ha chiarito il contribuente che vive all’estero e svolge attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro italiano non ha accesso al regime forfetario ex L. 190/2014.

Nella fattispecie in esame, risulta integrata la causa ostativa di cui all’art. 57, c. 1, lett. d-bis, secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.