Il regime forfetario anche per la partite IVA che rientrano in Italia
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 335 del 9 agosto 2019, ha chiarito che, in base all’art. 1, c. 57, lett. d-bis della L. 190/2014, non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Premesso quanto sopra, è ammesso al regime agevolato il cittadino italiano iscritto all’AIRE ed effettivamente residente all’estero che trasferisca la propria residenza in Italia e ivi svolga la propria attività di lavoro autonomo. Nella fattispecie, l’istante opererebbe come libero professionista in qualità di consulente GIS per vari progetti coinvolgenti aziende italiane e straniere.
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