È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 dicembre 2019, il decreto del Ministero del Lavoro 21.11.2019, con l’elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del DL 4/2019, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE. Si tratta, nella fattispecie, dei seguenti:

  • Regno del Bhutan
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di Figi
  • Giappone
  • Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
  • Islanda
  • Repubblica del Kosovo
  • Repubblica del Kirghizistan
  • Stato del Kuwait
  • Malaysia
  • Nuova Zelanda
  • Qatar
  • Repubblica del Ruanda
  • Repubblica di San Marino
  • Santa Lucia
  • Repubblica di Singapore
  • Confederazione Svizzera
  • Taiwan
  • Regno di Tonga

I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell’art. 5 del DL 4/2019.