L’INPS, con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020, ha illustrato i requisiti di accesso al Reddito di emergenza, di cui all’art. 82 del D.L. 34/2020.

Il Rem può essere richiesto all’Istituto previdenziale, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali:

- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

- gli istituti di patronato;

- i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

I requisiti sono i seguenti:

  • Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
  • Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici:
  1. un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all’art. 4, c.2, del DPCM 159/2013 ed è riferito al mese di aprile 2020. Per il mese di aprile 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne (art. 2, c. 4, del D.L. 4/2019 – L. 26/2019). Tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  1. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al DPCM 159/2013;
  2. un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il Rem non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti:

  • con le indennità COVID-19 (lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati, lavoratori settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori domestici);
  • Con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • Con i redditi da lavoro dipendente, nei limiti precisati nel paragrafo 3.2, lett. c) della circolare 69/2020;
  • Con il reddito e la pensione di cittadinanza di cui al seguente paragrafo 3.2, lett. d) della circolare 69/2020.