Il Ministero del lavoro, nella sezione “pubblicità legale” del proprio sito internet, ha pubblicato il decreto 4/10/2019 n. 347 che approva il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione, necessario per calcolare l’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, tra cui il reddito di cittadinanza, la retta agevolata per l’asilo nido, la mensa scolastica, i sussidi assistenziali, il diritto allo studio universitario e le prestazioni socio-sanitarie.

La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo. In tale periodo, il sistema informativo terrà memoria del contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte. Decorso tale termine, la DSU scaduta non potrà più essere utilizzata per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

Infatti, in linea generale, le prestazioni richieste nel periodo di validità dell’ISEE corrente, o altro Indicatore necessario, continuano ad essere erogate fino al termine del beneficio senza che sia necessario presentare nuovamente l’indicatore. Tuttavia, alcune prestazioni quali, ad esempio, il Reddito di inclusione e il Reddito di cittadinanza, prevedono che i requisiti di accesso siano posseduti per tutto il corso della erogazione del beneficio. In tali casi, ai fini del mantenimento del beneficio, è necessario ripresentare la dichiarazione dell’ISEE corrente, prima della sua scadenza.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS).

Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.

La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). L’ISEE è l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

L’ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.