L’INPS, con il messaggio n. 3187 del 22 settembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla propria legittimazione a effettuare trattenute sulle prestazioni erogate nelle ipotesi di recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni e di recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti.

Nel primo caso, l’attribuzione all’INPS del potere impositivo, per effetto del quale viene eseguito il prelievo su pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o deve essere effettuato in attuazione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Nel secondo caso, vengono indicate le modalità di riscossione del credito e le indicazioni relative al recupero crediti per danno all’erario azionato dall’Amministrazione o Ente creditore da parte dell’INPS.