Il Consiglio dei Ministri n. 69 dell’8 febbraio 2017 ha adottato un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.

La disciplina ha tra i principali obiettivi:

  • stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nell’Ue per i motivi previsti nel titolo della direttiva;
  • aprire l’Unione ai cittadini dei Paesi terzi a fini di ricerca, in modo che diventi un polo di attrazione per la ricerca e l’innovazione;
  • favorire la mobilità all’interno dell’Unione (anche quella tra uno Stato membro e l’altro) dei familiari dei cittadini di Paesi terzi che svolgano attività di ricerca nell’Unione;
  • equiparare i dottorandi ai ricercatori;
  • estendere le disposizioni della direttiva anche agli alunni, ai volontari al di fuori del servizio volontario europeo e alle persone collocate alla pari, al fine di agevolarne l’ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti;
  • prevedere una procedura di approvazione per gli istituti di ricerca pubblici o privati, per gli istituti di istruzione superiore e per tutte le altre categorie di enti ospitanti che vogliano accogliere ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti o volontari di Paesi terzi;
  • ridurre gli oneri amministrativi connessi alla mobilità dei ricercatori e degli studenti in vari Stati membri prevedendo, a tal fine, un programma specifico di mobilità con norme autonome relative all’ingresso e al soggiorno per motivi di ricerca o studio in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione iniziale;
  • facilitare l’accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in cui lo studente svolge gli studi al fine di coprire in parte il costo degli studi;
  • assicurare ai soggetti destinatari un insieme minimo di diritti, compreso l’accesso a beni e servizi;
  • mettere a disposizioni del pubblico informazioni adeguate sugli enti ospitanti approvati e sulle condizioni e procedure di ammissione di cittadini di Paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini della direttiva.