Il Governo italiano, con il D.lgs.159/2016 ha recepito la Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, che modifica il contenuto degli artt. 206-212 del D.lgs. 81/2008.

Le novità di maggior rilievo contenute nel nuovo testo dell’art. 208, riguardano oltre l’indicazione delle grandezze fisiche cui far riferimento, anche l’obbligo, per il datore di lavoro, di assicurare che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i valori fissati nell’Allegato XXXVI nonché l’obbligo di adottare specifiche misure, nel caso in cui uno dei valori sia superato, al fine di normalizzare la situazione.

Sono stati poi rivisti i parametri a cui il datore di lavoro deve attenersi per rispettare sia i valori limite di esposizione, sia i valori di azioni, nonché le procedure da seguire nel caso in cui tali livelli siano superati.

In quest’ultimo caso sorge in capo al datore di lavoro l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza competente territorialmente, il citato superamento mediante una specifica relazione tecnico-protezionistica.

Viene confermato invece l’obbligo del datore di lavoro, contenuto nell’art. 209, di misurare e calcolare, nell’ambito della valutazione dei rischi, i livelli dei campi elettromagnetici. Viene previsto che la valutazione, il calcolo e la misurazione debbano tener conto anche delle linee guida, delle buone prassi e, in genere, delle informazioni emanate da specifici enti del settore, nonché dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature comportanti un rischio elettromagnetico.

La norma dispone poi la non obbligatorietà della valutazione, della misura e del calcolo dei campi elettromagnetici nel caso in cui si utilizzino solamente attrezzature destinate al pubblico con livelli di sicurezza più elevati rispetto a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008.

Di particolare interesse è l’introduzione del nuovo articolo 210-bis, che stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro, di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi di campi elettromagnetici, in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

Si tratta più specificamente, di informazioni e di formazione focalizzate sui rischi propri dei campi elettromagnetici relative agli effetti indiretti dell’esposizione, ad eventuali sintomi medici transitori manifestati e alla possibilità di rischi specifici per particolari categorie di lavoratori.

Infine il nuovo testo dell’art. 211 prevede che, in aggiunta al regime di sorveglianza sanitaria ordinario, e a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente (che stabiliva la sottoposizione ad un controllo medico dei lavoratori per i quali era stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione massimi) il datore di lavoro sia tenuto a fornire un controllo medico (e se necessario una sorveglianza sanitaria) ai lavoratori che abbiano segnalato effetti indesiderati o inattesi sulla salute, compresi gli effetti sensoriali.

Tale controllo è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite per gli effetti sensoriali oppure per gli effetti sanitari. In ogni caso, i controlli e la sorveglianza sono effettuati a cura e a spese del datore di lavoro in un orario scelto dal lavoratore.