Sulla G.U. n. 292 del 17/12/2007 è stato pubblicato il DLgs 19/11/2007 n.234, che recepisce la direttiva 2002/15/Ce che regolamenta l'orario di lavoro per le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Più precisamente i soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel DLgs 234/2007 sono i lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno stato membro della UE che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento 561/06/Ce.

La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, anche se è ammessa l'estensione fino a 60 ore se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali. L'inosservanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 130 a euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione stessa (nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10% della durata consentita) La sanzione sale ad un minimo di euro 260 e ad un massimo di 1560 euro se la predetta percentuale è superiore al 10%.

I lavoratori non possono lavorare per più di 6 ore consecutive senza riposo intermedio (di durata pari almeno a 30 minuti). L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300.

Agli apprendisti si applicano le stesse disposizioni sui periodi di riposo previste per tutti gli altri lavoratore. La violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 105 a 630 euro.

In caso di lavoro notturno (da intendersi un periodo di 4 ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00) l'orario giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore. La violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 900.

Infine prevede il DLgs 234/2007 l'autotrasportatore deve essere informato dall'azienda delle disposizioni nazionali, regolamentari e contrattuali che disciplinano l'orario di lavoro. Inoltre l'orario di lavoro stesso deve essere registrato. La violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1500.