Il Giudice di Pace di Torino, con l'ordinanza 6/10/2009, ha accolto le argomentazioni sollevate dalla Procura e ha richiesto alla Corte Costituzionale di verificare la legittimità dell'art. 10bis del T.U. sull'immigrazione, introdotto dalla L. 102/2009, che regolamenta il reato di clandestinità.
Secondo l'ordinanza infatti la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 25, c.2, 25 comma 2 e 97 comma 2 della Costituzione.
Più precisamente il Giudice di Pace ritiene che il reato di clandestinità rappresenta una fattispecie penale discriminatoria perché fondata su particolari condizioni sociali e personali invece che basarsi su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà dell'interessato.
La struttura del reato non prevede la lesione e neppure la messa in pericolo di un bene costituzionalmente protetto finendo di fatto per colpire chi si trova nella condizione di clandestino per non essersi uniformato alle predette norme.
Inoltre per quanto riguarda gli stranieri clandestini, l'Ordinanza del 6/10/2009 precisa che si deve ammettere che, se pur vi si trovano soggetti che commettono atti criminali, molti altri lavorano e comunque non commettono reati e non minacciano la sicurezza collettiva come lo stesso legislatore indirettamente dimostra di sapere quando ha previsto la sanatoria di cui alla L. 102/2009 che riguarda appunto persone del genere.