Pubblicato il Regolamento (UE) 2022/586 che modifica l’allegato XIV del Regolamento REACH 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

Cosa tratta?

Con il Regolamento (UE) 2022/586 dell’8 aprile 2022 la Commissione europea ha modificato l’Allegato XIV del Regolamento REACH, aggiornando l’elenco delle sostanze “estremamente preoccupanti” soggette ad autorizzazione.

Cinque sostanze erano state indicate dall’ECHA tra le 18 sostanze prioritarie da includere in tale allegato nella raccomandazione del 1° ottobre 2019, nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, queste le voci aggiunte:

  • Piombo tetraetile;

  • Alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)];
  • Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p);
  • 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE);
  • Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE).

L’allegato al Regolamento oltre alle sostanze aggiunte riporta anche le relative proprietà intrinseche per l’inclusione, e la data di scadenza fissata (1° maggio 2025), a partire dalla quale le sostanze potranno essere immesse sul mercato o usate soltanto se autorizzate dall’ECHA; la domanda deve essere presentata entro 18 mesi dalla scadenza.

 

Quando entra in vigore?

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Indicazioni operative

Richiedere l’autorizzazione per le sostanze aggiunte all’elenco, far pervenire le domande entro il 1° novembre 2023.