REACH, ancora restrizioni per i silossani
A cura della redazione
Pubblicato un nuovo Regolamento che modifica l’allegato XVII del regolamento REACH per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano («D4»), il decametilciclopentasilossano («D5») e il dodecametilcicloesasilossano («D6»)
Cosa tratta?
Il Regolamento (UE) 2024/1328 del 16 magio 2024 vieta l’immissione sul mercato e l’uso dei silossani, l’Unione Europea ha voluto ampliare le restrizioni già previste per i prodotti cosmetici "da sciacquare" anche a quelli "da non sciacquare", dispositivi medici e veterinari.
Il Regolamento interviene sull’allegato XVII, in particolar modo sostituisce la voce 70, che riguarda l'Ottametilciclotetrasilossano (D4, CAS 556-67-2, CE 209-136-7), il Decametilciclopentasilossano (D5, CAS 541-02-6, CE 208-764-9), il Dodecametilcicloesasilossano (D6, CAS 540-97-6, CE 208-762-8).
I silossani, ampiamente utilizzati in cosmetici, prodotti medicali e industriali, sono classificati come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT). Significa che si accumulano facilmente nell’organismo umano e negli altri organismi viventi, con danni per la salute e per l’ambiente, soprattutto a livello di acqua o aria.
Il regolamento si basa sui pareri di ECHA e dei suoi comitati, che hanno dimostrato la necessità di un’azione a livello dell’UE per affrontare i rischi derivanti dall’uso di queste sostanze.
Quando entra in vigore?
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dunque il 6 giugno 2024.
Indicazioni operative
Non è consentita l’immissione sul mercato: in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 % in peso della rispettiva sostanza dopo il 6 giugno 2026.
Non è consentito l’uso come solvente per il lavaggio a secco di tessuti, pellame e pellicce dopo il 6 giugno 2026.
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