L'INAIL con la nota 06/06/2001 precisa che possono usufruire della rateazione dei premi prevista dall'art. 59, c.19 della legge 449/97 (modificato dall'art. 55, c. 5 della legge 144/99) anche i datori di lavoro che hanno proceduto all'accensione presso l'INAIL di una nuova posizione assicurativa (PAT) nell'ultimo trimestre del 2000 (ottobre, novembre e dicembre). In particolare i predetti datori di lavoro se optano per la rateizzazione dell'autoliquidazione relativa al 2000/2001 (regolazione 2000 e anticipo 2001) devono versare la prima rata pari al 50% dell'importo dovuto entro il 18 giugno 2001 (poiché il giorno 16 cade di sabato) con il modello F24. La restante parte dell'importo dovrà invece essere versata in due rate alle scadenze del 16 agosto 2001 e 16 novembre 2001. Su queste ultime due rate devono essere calcolati anche gli interessi di dilazione pari all'interesse legale attualmente in vigore, ossia nella misura del 3,5%.