Rappresentante Sicurezza non appartenente alle RSA solo in mancanza di rappresentanza sindacale
A cura della redazione

La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 20 del 6 ottobre 2014, ha precisato che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere eletto o designato fra i lavoratori non appartenenti alle RSA solo laddove non sia presente, in azienda (con più di 15 dipendenti), una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della L. 300/1970.
La scelta operata dal Legislatore, infatti, per le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, è quella di individuare, in primis, il rappresentante per la sicurezza nell’ambito della rappresentanze sindacali aziendali.
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