L'emendamento all'art. 21 del DL 112/2008 (Manovra d'estate 2008) in merito ai contratti a termine rivede il regime sanzionatorio applicabile a chi ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato violando le disposizioni contenute nel DLgs 368/2001 sull'assunzione e la proroga, prevedendo che la conversione in contratto a tempo indeterminato non troverà applicazione solo per le imprese che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del predetto decreto legge hanno ancora un giudizio in corso.
In questi casi il datore di lavoro dovrà solo versare al lavoratore un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità, tenendo in considerazione le dimensioni dell'azienda, l'anzianità di servizio del lavoratore, il comportamento e le condizioni delle parti.
Quindi al di fuori dei contratti per i quali è ancora aperto il contenzioso per tutte le altre violazioni opera la trasformazione del contratto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L'emendamento prevede anche l'abrogazione della disposizione originariamente prevista dal decreto legge secondo cui le ragioni che consentono la stipulazione del contratto a termine devono essere determinate da condizioni oggettive (come il raggiungimento di una certa data, il completamento di uno specifico compito o il verificarsi di un determinato evento).