INAIL pubblica una fact sheet in cui analizza il ruolo dell’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione e la loro cooperazione al fine di ridurre i rischi delle radiazioni ionizzanti

 

Cosa tratta?

L’obiettivo della radioprotezione è quello di minimizzare l’esposizione alle radiazioni ionizzanti (RI), la norma che disciplina la radioprotezione è il d.lgs. 101/2020 e s.m.i.

Fatte salve le prerogative delle figure giuridiche di prevenzione (datore di lavoro DL, dirigenti e preposti), le figure tecniche per la prevenzione del rischio in materia di radioprotezione sono due:

  • il medico autorizzato (MA),
  • l’esperto di radioprotezione (ERP).

Il MA possiede una qualifica riconosciuta attraverso il superamento di un esame di abilitazione presso il Ministero del lavoro, in seguito al quale viene iscritto in un apposito elenco nazionale istituito presso lo stesso Ministero. Esso, da solo o in cooperazione con altri medici autorizzati si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, apprendisti e studenti.

L’ERP, già esperto qualificato, è abilitato al controllo e alla sorveglianza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione. È iscritto in un elenco nazionale tenuto dal Ministero del lavoro, ripartito in quattro diversi gradi di abilitazione, dipendenti dalla tipologia di sorgente e/o dallo scenario di rischio. Le funzioni e attribuzioni dell’ERP sono svariate, esso è chiamato a produrre per il DL una valutazione del rischio preventiva, da elaborare anche sulla base delle informazioni acquisite grazie all’interazione con il DL medesimo. All’ERP spetta poi dare indicazioni al DL in merito a: classificazione delle aree e del personale, norme interne di radioprotezione da osservare durante le normali procedure di lavoro e durante le emergenze, eventuale sorveglianza dosimetrica personale ed ambientale, programmi di formazione, ecc. L’ERP è tenuto inoltre a istituire e a tenere aggiornato, per conto del DL, un registro con la documentazione inerente alla sorveglianza fisica di radioprotezione, i risultati dosimetrici, il controllo dei dispositivi, dei sistemi di misura delle RI e delle attrezzature di lavoro.

Ciò premesso, appare opportuno richiamare l’attenzione anche sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il quale, pur non avendo titolo per valutare il rischio da RI, ha il compito di stilare il documento aziendale di valutazione dei rischi (DVR), ed è quindi tenuto a collaborare e a interagire con l’ERP per garantire una ottimale gestione della strategia radioprotezionistica. Tra i principali compiti del RSPP troviamo: collaborare con il DL alla stesura del DVR, valutare i fattori di rischio in ambienti di lavoro, individuare misure di prevenzione e protezione idonee ed efficaci, elaborare procedure di sicurezza per la gestione delle emergenze, proporre ed istituire programmi di formazione e informazione dei lavoratori; prendere parte alle riunioni periodiche.

Per la tutela dell’esposizione dei lavoratori alle RI, l’art.109 comma 5 del d.lgs. 101/2020 e s.m.i. stabilisce che la relazione redatta e firmata dall’ERP, costituisce il documento di cui all’art. 28, comma 2, lettera a) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. In altri termini, la relazione redatta dall’ERP è parte integrante del DVR aziendale per ciò che concerne la pratica radiologica, e diventa quindi un allegato del medesimo. ERP e RSPP sono quindi coinvolti entrambi nella redazione del DVR, rispettivamente il primo per gli aspetti ‘solo radioprotezionistici’ e il secondo ‘per tutti gli altri aspetti di sicurezza’, con particolare attenzione a quelli in qualche modo interferenziali con il rischio radiologico.

Per tutti gli ambienti classificati a rischio RI, che prevedano restrizioni di accesso, l’ERP è tenuto ad interfacciarsi con l’RSPP al fine di condividere soluzioni adeguate che soddisfino sia il d.lgs. 101/2020 sia il d.lgs. 81/2008. La collaborazione fra questi due ‘specialisti del rischio’ si rende necessaria anche in altri ambiti, come quelli di seguito riportati: valutazione dei sistemi di ventilazione e dei ricambi d’aria in determinati ambienti e/o locali, modalità di movimentazione manuale dei carichi per coloro che muovono, ad esempio, sorgenti radioattive all’interno di contenitori caratterizzati da schermatura in piombo; formazione delle squadre di emergenza in relazione ad eventi anomali di tipo nucleare e/o ad eventi naturali quali incendio, allagamento, terremoto, che richiedano l’attivazione di un primo soccorso.

 

Quando entra in vigore?

Scheda informativa pubblicata il 4 gennaio 2024.

 

Indicazioni operative

L’ERP, in un sistema di sicurezza correttamente organizzato che operi efficacemente e con modernità, è chiamato a condividere con l’RSPP strategie e modalità di gestione del rischio nelle aree classificate al fine di inquadrare le proprie scelte strategiche all’insegna di un approccio operativo più onnicomprensivo nel quale, di fatto, la radioprotezione, pur essendo in carico ad un ‘attore’ diverso, segua la policy introdotta dall’RSPP per tutti gli altri fattori di rischio. È utile quindi cercare di concretizzare da subito momenti di dialogo e confronto, rafforzandoli successivamente sia in tutte le occasioni rappresentate dalle riunioni periodiche del SPP, sia durante le sessioni di formazione programmate.

Mettere insieme sensibilità professionali diverse costituisce un valore aggiunto irrinunciabile, soprattutto per la mitigazione di quegli scenari di rischio interferenziali che, in mancanza di sinergica collaborazione, rischierebbero di non essere correttamente valutati e gestiti.