Il Ministero del lavoro, con la nota 11/09/2009, ha fornito ai datori di lavoro alcune indicazioni al fine di prevenire la diffusione nei luoghi di lavoro della pandemia influenzale AH1N1 che ha iniziato a circolare nella primavera 2009.
Più precisamente il datore di lavoro in azienda deve:
- Provvedere affinché i lavoratori che presentino sintomi influenzali lascino prontamente i luoghi di lavoro e non siano riammessi al lavoro se non dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi in assenza di terapia sintomatica ed antipiretica.
- Provvedere affinché siano fornite ai lavoratori corrette informazioni sulla nuova influenza AH1N1 in forma e linguaggio facilmente comprensibili da parte di tutti i lavoratori.
- Provvedere che sul posto di lavoro sia sempre assicurata la disponibilità a sufficienza, di detergenti liquidi a base di alcol (minimo 60%).
- Rendere disponibili fazzolettini di carta e salviette monouso per contribuire a tenere sempre pulite le postazioni di lavoro e idonei recipienti per il oro smaltimento.
- Disporre affinché siano effettuate nei luoghi di lavoro pulizie con la necessaria regolarità.
- Rendere disponibili sul luogo di lavoro, in relazione alla valutazione di rischi legati a particolare affollamento o esposizione,un adeguato numero di mascherine respiratorie.
Ma le indicazioni operative non hanno come destinatario il datore di lavoro. Ve ne sono alcune anche che riguardano direttamente il lavoratore. In particolare quest'ultimo deve:
- Ridurre i rischi di esposizione all'infezione riducendo anche nella vita privata la frequentazione di luoghi affollati e limitando i contatti fisici.
- Evitare per quanto possibile contatti ravvicinati con le persone malate o che potrebbero esserlo.
- Rimanere a casa in caso di presenza di sintomi di influenza (febbre, mal di gola, tosse, malessere generale e/o gli altri sintomi sopra descritti) sin dall'inizio dei sintomi e fino alle 24 ore successive alla completa risoluzione di questi (senza uso di antipiretici).
Infine non sono mancate istruzioni anche per i lavoratori in trasferta all'estero. In particolare il datore di lavoro deve ricordare al dipendente la necessità di avere sempre con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che dà diritto, nei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera alla copertura delle spese sanitarie per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, se presentata ad un presidio sanitario pubblico o ad una struttura convenzionata. Il datore di lavoro dovrà inoltre verificare l'esistenza di accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la copertura di spese sanitarie dietro presentazione di appositi modelli in altri Paesi; in tali casi, è necessario prima di un viaggio all'estero, munirsi presso la propria ASL del modello per l'assistenza sanitaria all'estero.